Statuto›Titolo XIII
Art. 71
In vigore dal 26 apr 1888
Tale straordinaria commissione, per temporarie deroghe ai regolamenti, delibera nelle forme e nei modi stabiliti per la commissione di revisione quinquennale e le sue risoluzioni hanno effetto dalla data della loro pubblicazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-03-18;2859#art-s-71