Statuto›Titolo V
Art. 29
In vigore dal 26 apr 1888
La scelta del direttore supplente dev'esser fatta fra i soci e dev'essere approvata dal consiglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-03-18;2859#art-s-29