StatutoTitolo V

Art. 29

In vigore dal 26 apr 1888
La scelta del direttore supplente dev'esser fatta fra i soci e dev'essere approvata dal consiglio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-03-18;2859#art-s-29

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo