Statuto›Titolo V
Art. 31
In vigore dal 26 apr 1888
Il direttore è responsabile verso l'amministrazione della scrupolosa osservanza dello statuto e dei regolamenti; non che della regolarità della esecuzione delle deliberazioni del consiglio.
Tale responsabilità risiede nel direttore titolare, anche per il tempo in cui egli si faccia rappresentare dal direttore supplente.
Nei casi di reggenza la responsabilità passa nel direttore reggente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-03-18;2859#art-s-31