Statuto›Titolo V
Art. 26
In vigore dal 26 apr 1888
Il direttore può accordare proroghe al pagamento di somme dovute alla cassa, semprechè il pagamento non ne venga ritardato oltre i sei mesi dalla scadenza.
Concessa una o più proroghe entro il limite del semestre, non può accordarne altre.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-03-18;2859#art-s-26