StatutoTitolo V

Art. 26

In vigore dal 26 apr 1888
Il direttore può accordare proroghe al pagamento di somme dovute alla cassa, semprechè il pagamento non ne venga ritardato oltre i sei mesi dalla scadenza. Concessa una o più proroghe entro il limite del semestre, non può accordarne altre.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-03-18;2859#art-s-26

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo