StatutoTitolo V

Art. 27

In vigore dal 26 apr 1888
In caso di mancanza ai loro doveri di uffizio il direttore sospende, sia dallo stipendio, sia dall'impiego e dallo stipendio, insieme gli impiegati della cassa; ma deve rendere conto al consiglio delle pene disciplinari che abbia inflitto. Nei casi più gravi può provocare anche dal consiglio la destituzione degli impiegati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-03-18;2859#art-s-27

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