StatutoTitolo V

Art. 24

In vigore dal 26 apr 1888
Il direttore col concorso del cassiere e di uno dei consiglieri e sotto la loro responsabilità, dovrà ritirare dalla cassa a mano tutti i danari eccedenti l'importare delle cauzioni prestate. A questo effetto tutto il danaro ed i valori eccedenti tali cauzioni dovranno essere custoditi in altra cassa a tre chiavi, affidate al direttore, al cassiere, ed a uno fra gli undici componenti il consiglio di amministrazione a turno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-03-18;2859#art-s-24

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