Statuto›Titolo IV
Art. 21
In vigore dal 26 apr 1888
Il consiglio nomina gli impiegati della cassa sulla proposta del direttore: cioè un ragioniere, un cassiere e gli aiuti che crederà opportuni; ne determina il numero, le attribuzioni, gli stipendi, le cauzioni; li promuove, li colloca a riposo, ed assegna loro, alle loro vedove o figli minori, le pensioni da liquidarsi a tenore del regolamento relativo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-03-18;2859#art-s-21