Statuto›Titolo III
Art. 17
In vigore dal 26 apr 1888
Vacando per qualsiasi causa alcuna delle cariche il socio eletto in sostituzione rimane in carica tanto tempo, quanto avrebbe dovuto rimanere in ufficio il suo predecessore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-03-18;2859#art-s-17