StatutoTitolo III

Art. 12

In vigore dal 26 apr 1888
In assenza del presidente ne fa le veci un vice presidente eletto dal consiglio di amministrazione nel suo seno nella prima adunanza del gennaio. Il vice presidente dura in ufficio un'anno e può essere rieletto se conserva la carica di consigliere.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-03-18;2859#art-s-12

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo