Statuto›Titolo II
Art. 7
In vigore dal 26 apr 1888
Ogni socio ha facoltà di accedere agli uffizi della cassa nei giorni in cui sono aperti al pubblico, per richiedere al direttore informazioni generali sopra i diversi rami dell'amministrazione, fare quelle avvertenze che stima opportune perché sieno esaminate dal consiglio di amministrazione, e può anche sottoporre all'assemblea generale, coll'adesione però di cinque soci, qualunque proposta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-03-18;2859#art-s-7