StatutoTitolo II

Art. 4

In vigore dal 26 apr 1888
È ammesso a far parte della Società solo chi goda della piena capacità giuridica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-03-18;2859#art-s-4

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo