StatutoTitolo III

Art. 9

In vigore dal 26 apr 1888
La cassa è amministrata da un consiglio composto di un presidente, di un segretario e di nove consiglieri. Ha un direttore che sotto la dipendenza del consiglio, soprintende a tutti i servizi, e tre censori che ne sorvegliano l'andamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-03-18;2859#art-s-9

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