Statuto›Titolo III
Art. 14
In vigore dal 26 apr 1888
Il presidente e il segretario restano in carica tre anni, ma la scadenza delle rispettive cariche non può essere con temporanea.
Il direttore resta in ufficio per un tempo indeterminato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-03-18;2859#art-s-14