StatutoTitolo III

Art. 14

In vigore dal 26 apr 1888
Il presidente e il segretario restano in carica tre anni, ma la scadenza delle rispettive cariche non può essere con temporanea. Il direttore resta in ufficio per un tempo indeterminato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-03-18;2859#art-s-14

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo