Statuto›Titolo III
Art. 13
In vigore dal 26 apr 1888
Il consiglio si rinnova per un terzo dei suoi componenti ogni anno, uscendo anno per anno di uffizio i tre consiglieri pili anziani, secondo il loro ordine di nomina.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-03-18;2859#art-s-13