Statuto›Titolo II
Art. 7
7 / 76In vigore dal 26 apr 1888
Ogni socio ha facoltà di accedere agli uffizi della cassa nei giorni in cui sono aperti al pubblico, per richiedere al direttore informazioni generali sopra i diversi rami dell'amministrazione, fare quelle avvertenze che stima opportune perché sieno esaminate dal consiglio di amministrazione, e può anche sottoporre all'assemblea generale, coll'adesione però di cinque soci, qualunque proposta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-03-18;2859#art-s-7