StatutoTitolo V

Art. 25

In vigore dal 26 apr 1888
Il direttore, quando ne abbia ricevuta facoltà dal consiglio, può nei limiti di tempo e di somma, e nei modi che che gli saranno stati prescritti, eseguire gli impieghi dei fondi disponibili, mano a mano che gli si presenterà l'occasione di farlo.
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