Statuto›Titolo V
Art. 30
In vigore dal 26 apr 1888
Nei casi in cui il direttore o per assenza, o per altro impedimento di qualche durata, non possa attendere al suo uffizio il consiglio nomina, scegliendolo sempre tra soci, un reggente che lo sostituisca provvisoriamente, finché duri l'assenza o l'impedimento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-03-18;2859#art-s-30