Statuto›Titolo VI
Art. 34
In vigore dal 26 apr 1888
Per l'esercizio delle loro funzioni i censori potranno richiedere, sia al consiglio, sia al direttore, ogni occorrente schiarimento; potranno farsi esibire i processi verbali delle adunanze della Società e del consiglio, non che tutti i registri, atti o documenti che bisogni loro di consultare.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-03-18;2859#art-s-34