Statuto›Titolo VII
Art. 38
In vigore dal 26 apr 1888
La Società si aduna ordinariamente due volte all'anno; una prima volta non più tardi del mese di maggio, una seconda volta entro il mese di dicembre di ciascun'anno straordinariamente poi si aduna quante volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario, o quando la convocazione sia richiesta da dodici soci, che esporranno in iscritto i motivi della loro domanda e salve le competenze stabilite dal presente statuto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-03-18;2859#art-s-38