Statuto›Titolo VII
Art. 40
In vigore dal 26 apr 1888
Per deliberare nelle adunanze della Società, è necessaria la presenza di quindici soci almeno; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; i soci dovendo rendere personalmente il proprio voto, non possono prendere parte alle votazioni, nè per delegazione, nè per lettera.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-03-18;2859#art-s-40