StatutoTitolo VII

Art. 40

In vigore dal 26 apr 1888
Per deliberare nelle adunanze della Società, è necessaria la presenza di quindici soci almeno; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; i soci dovendo rendere personalmente il proprio voto, non possono prendere parte alle votazioni, nè per delegazione, nè per lettera.
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