Statuto›Titolo VI
Art. 36
In vigore dal 26 apr 1888
L'ufficio di censore è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-03-18;2859#art-s-36