Statuto›Titolo VI
Art. 33
In vigore dal 26 apr 1888
La relazione di che nel precedente non che qualunque altra comunicazione che i censori credano di fare alla Società, dovrà essere presentata in precedenza al consiglio di amministrazione e portata a cognizione dei soci otto giorni almeno prima dell'adunanza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-03-18;2859#art-s-33