StatutiTitolo IV

Art. 12

In vigore dal 29 feb 1888
Qualunque promotore della cassa ha il diritto di presentare al consiglio direttivo dei fondi le sue proposte per accordare premi onorifici incoraggiamenti, sovvenzioni, medaglie, quali sono contemplate dallo scopo prefisso alla cassa d'incoraggiamento, come all'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-01-29;2816#art-s-12

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