StatutiTitolo IV

Art. 15

In vigore dal 29 feb 1888
Il consiglio direttivo dei fondi pronuncia sul rapporto della commissione; e se viene riconosciuta l'opportunità di detto preventivo, decreta il pagamento della somma richiesta dall'oggetto. Le deliberazioni hanno sempre luogo alla pluralità dei voti degli intervenuti.
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