Statuti›Titolo IV
Art. 15
In vigore dal 29 feb 1888
Il consiglio direttivo dei fondi pronuncia sul rapporto della commissione; e se viene riconosciuta l'opportunità di detto preventivo, decreta il pagamento della somma richiesta dall'oggetto.
Le deliberazioni hanno sempre luogo alla pluralità dei voti degli intervenuti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-01-29;2816#art-s-15