Statuti›Titolo III
Art. 10
In vigore dal 29 feb 1888
L'impiego dei fondi sarà subordinato alla condizione della sicurezza legale.
Finché non venga provveduto separatamente per la cauta custodia degli introiti, questi vengono deposti presso il cassiere responsabile della camera di commercio, la normale cauzione del quale sarà estesa anco a garantire i fondi stessi da esso interinalmente ricevuti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-01-29;2816#art-s-10