Statuti›Titolo II
Art. 5
In vigore dal 29 feb 1888
Durante i primi tre anni dalla di lei istituzione, tutti i sottoscrittori al primitivo fondo della cassa d'incoraggiamento, per diritto di fondazione, sono promotori della cassa stessa.
La qualifica di promotori, non che le competenti prerogative, quali risultano dagli articoli seguenti, saranno comuni eziandio ai nuovi ammessi che, dopo la fondazione dell'istituto presente, verseranno un'annua quota non minore di lire 30.
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(l) Vedi in fine sotto b e c le modificazioni arrecate al presente articolo con deliberazione dell'assemblea generale dei soci nel giorno 3 aprile 1887, approvate con regio decreto 24 ottobre 1887.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-01-29;2816#art-s-5