Statuti›Titolo I
Art. 2
In vigore dal 29 feb 1888
I mezzi principali, coi quali la Cassa arriva a questo scopo, sono i seguenti:
a) Distribuzioni di doni onorifici e d'incoraggiamento, e sovvenzioni a titolo gratuito a favore di preclari artisti, meccanici o fabbricatori, per metterli in grado di apprezzare ed introdurre nella pratica nuovi metodi o macchine, ovvero sciogliere problemi dell'arte giovevoli alle patrie manifatture.
Forma titolo di preferenza, quando il fabbricatore o l'artista è stato educato alle Scuole tecniche d'arti e mestieri dalla sovrana munificenza concesse a queste provincie.
b) Distribuzione di medaglie ai capi operai, a favore dei quali concorrono, per parte dei proprietari delle fabbriche, attestazioni di intemerata condotta e di talenti particolari. Queste medaglie non possono essere portate per distintivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-01-29;2816#art-s-2