Statuti›Titolo II
Art. 4
In vigore dal 29 feb 1888
La cassa d'incoraggiamento provvede ai fini pei quali è creata coi mezzi seguenti:
a) Coi frutti del capitale fondiario raccolto col mezzo delle volontarie sottoscrizioni dei negozianti, nella intenzione di perpetuare l'espressione della gratitudine del commercio di Milano verso S. M. l'Imperatore e Re Ferdinando I, per la sua venuta ed incoronazione in Milano nell'anno 1838.
b) Coi frutti di ulteriori donazioni, ed eziandio colle quote annuali che, per accrescere i mezzi disponibili della tassa d'incoraggiamento, saranno offerte da coloro che in qualità di promotori vorranno accordarle il patrocinio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-01-29;2816#art-s-4