StatutiTitolo III

Art. 8

In vigore dal 29 feb 1888
L'esercizio dei fondi provenienti dagli introiti è diretto dalla camera di commercio costituita in consiglio direttivo dei fondi. In questa qualità, oltre ai dodici membri di cui è composta, ammette a formar parte del detto consiglio dodici delegati, scelti da essa a sorte annualmente fra i trentasei promotori che avranno versato in quell'anno una quota maggiore. Del pari la somma individualmente versata, all'atto della fondazione, dai primi sottoscrittori menzionati all', col mezzo di opportuno riparto, produce per ciascun di essi gli eguali effetti della quota annua che viene pagata dagli altri promotori ammessi successivamente. --------------- Vedi in fine sotto d ed e le modificazioni arrecate al presente articolo con deliberazione dell'assemblea generale dei soci nel giorno 3 aprile 1887, approvate con regio decreto 24 ottobre 1887.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-01-29;2816#art-s-8

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