StatutiTitolo II

Art. 6

In vigore dal 29 feb 1888
Fra i promotori della cassa d'incoraggiamento vengono scelti gli individui destinati a far parte del consiglio direttivo dei fondi, menzionato all'; non che delle commissioni tecniche, secondo le norme stabilite all'. Ogni promotore riceve annualmente un esemplare dell'annuo rendiconto, e dei prospetti ed atti che vengono periodicamente distribuiti dalla cassa d'incoraggiamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-01-29;2816#art-s-6

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