StatutiTitolo III

Art. 11

In vigore dal 29 feb 1888
La rappresentanza del consiglio direttivo dei fondi è collocata in un presidente e in due presidenti-aggiunti, i quali tutti unitamente ad un relatore vengono eletti dal consiglio stesso nel corpo dei promotori. Il regio delegato della provincia di Milano ha diritto di conoscere le operazioni tutte relative alla cassa d'incoraggiamento, ed anche di presiedere personalmente le sedute del consiglio direttivo dei fondi. --------------- Vedi avanti a pag. 15 la riforma in data 18 ottobre 1847 perciò che si riferisce alla durata in ufficio della presidenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-01-29;2816#art-s-11

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