Statuti›Titolo IV
Art. 14
In vigore dal 29 feb 1888
La commissione tecnica presenta, con particolare rapporto, la sua opinione sulla proposta; ed ove il rapporto conchiuda favorevolmente, vi unisce un preventivo del fondo da erogarsi per tale oggetto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-01-29;2816#art-s-14