Statuti›Titolo V
Art. 17
In vigore dal 29 feb 1888
Le commissioni tecniche sono scelte fra le persone appartenenti alla classe dei fabbricatori, od altrimenti dotte nelle arti e scienze industriali, e sempre preferibilmente fra i promotori della cassa d'incoraggiamento aventi gli anzidetti requisiti:
a) Vi sarà una commissione che si occuperà del miglioramento dei rami d'industria che dipendono dalle arti meccaniche;
b) Vi sarà una commissione che si occuperà del miglioramento dei rami d'industria che dipendono dalle arti chimiche;
c) Vi sarà una commissione che si occuperà del miglioramento dei rami d'industria che dipendono dall'agricoltura;
d) Vi sarà una commissione che si occuperà del miglioramento dei rami d'industria che dipendono dal commercio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-01-29;2816#art-s-17