Statuti›Titolo V
Art. 16
In vigore dal 29 feb 1888
Le commissioni tecniche si occupano dell'esame delle diverse proposizioni sugli incoraggiamenti, sovvenzioni o premi, ecc., da accordarsi come all'.
Le commissioni si radunano quante volte il bisogno del loro ufficio richiede; ma presentano mensilmente i loro rapporti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-01-29;2816#art-s-16