Art. 16
StatutiTitolo V

Art. 16

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In vigore dal 29 feb 1888
Le commissioni tecniche si occupano dell'esame delle diverse proposizioni sugli incoraggiamenti, sovvenzioni o premi, ecc., da accordarsi come all'. Le commissioni si radunano quante volte il bisogno del loro ufficio richiede; ma presentano mensilmente i loro rapporti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-01-29;2816#art-s-16