Statuti›Titolo V
Art. 22
In vigore dal 29 feb 1888
Il consiglio direttivo dei fondi presenta annualmente al regio Governo, nel mese di dicembre, unitamente all'estratto del protocollo di seduta in cui vennero approvati, i bilanci delle entrate e delle erogazioni della cassa, e, all'occorrenza, le proposte per ulteriori modificazioni od aggiunte al piano attuale, quali fossero per essere suggerite dal migliore andamento dell'istituto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-01-29;2816#art-s-22