Statuto
Art. 17
In vigore dal 13 ago 1887
Non potranno però godere del luogo di studio contemporaneamente in tre, nè due giovani di una medesima famiglia, ma uno soltanto; a riserva della famiglia Tomei-Albiani, della quale sola due giovani potranno contemporaneamente godere e tenere due luoghi di studio e riceverne il relativo assegno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-03-10;2620#art-s-17