Statuto

Art. 13

In vigore dal 13 ago 1887
A constatare in modo possibile, che i giovani postulanti sono di talento abile alle scienze, ciascuno di essi presenterà gli attestati degli studi fatti, di quelli ai quali attende ed un certificato speciale del capo dell'istituto o collegio nel quale studia. Dal quale certificato dovrà chiaramente resultare delle attitudini che presenta il giovane per gli studi, e della facilità a trarre profitto dell'insegnamento che riceve.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-03-10;2620#art-s-13

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