Statuto
Art. 11
In vigore dal 13 ago 1887
Le votazioni si faranno sempre a voto segreto. Le deliberazioni in via ordinaria, saranno valide quando avranno conseguito la maggioranza assoluta dei voti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-03-10;2620#art-s-11