Statuto
Art. 6
In vigore dal 13 ago 1887
In conformità dell'° si procederà alla surrogazione in caso di estinzione di altra famiglia in perpetuo. E fatta tale surrogazione passerà nella linea mascolina di tale famiglia surrogata il diritto di eleggere i giovani ai luoghi di studio, con ordine di primogenitura, nel modo stesso che tale diritto era nella famiglia estinta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-03-10;2620#art-s-6