Statuto

Art. 7

In vigore dal 13 ago 1887
La presidenza del collegio appartiene di pieno diritto al primogenito maschio della famiglia Tomei-Albiani. Il presidente a) Spedisce agli elettori gli avvisi per la convocazione delle adunanze che egli presiede e dirige; b) Dà esecuzione alle deliberazioni prese; c) Tiene presso di sè i documenti e le carte tutte ed i protocolli delle deliberazioni; d) Provvede alla osservanza dello statuto organico, al pagamento dell'assegno dovuto ai giovani eletti ai luoghi di studio emettendone i relativi mandati; veglia alla conservazione dei capitali, alla esatta erogazione della rendita; e) Sorveglia i giovani che godono dei luoghi di studio e rende conto agli elettori, in adunanza collegiale, della condotta di ciascuno di essi e della loro applicazione agli studi e dell'avanzamento in quelli. f) Rappresenta in giudizio il collegio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-03-10;2620#art-s-7

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