Statuto
Art. 7
In vigore dal 13 ago 1887
La presidenza del collegio appartiene di pieno diritto al primogenito maschio della famiglia Tomei-Albiani.
Il presidente
a) Spedisce agli elettori gli avvisi per la convocazione delle adunanze che egli presiede e dirige;
b) Dà esecuzione alle deliberazioni prese;
c) Tiene presso di sè i documenti e le carte tutte ed i protocolli delle deliberazioni;
d) Provvede alla osservanza dello statuto organico, al pagamento dell'assegno dovuto ai giovani eletti ai luoghi di studio emettendone i relativi mandati; veglia alla conservazione dei capitali, alla esatta erogazione della rendita;
e) Sorveglia i giovani che godono dei luoghi di studio e rende conto agli elettori, in adunanza collegiale, della condotta di ciascuno di essi e della loro applicazione agli studi e dell'avanzamento in quelli.
f) Rappresenta in giudizio il collegio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-03-10;2620#art-s-7