Statuto
Art. 12
In vigore dal 13 ago 1887
Per concorrere ai luoghi di studio debbono i giovani, o i loro parenti o tutori, farne istanza in carta da bollo semplice, corredata dai certificati e constatare:
a) Che i postulanti sono originari della terra, oggi città di Pietrasanta;
b) Che hanno raggiunto l'età non minore di anni 15;
c) Che sono di famiglia onorata e dabbene;
d) Che sono di talento abile per le scienze.
e) Che sono di buona e irreprensibile condotta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-03-10;2620#art-s-12