Statuto

Art. 12

In vigore dal 13 ago 1887
Per concorrere ai luoghi di studio debbono i giovani, o i loro parenti o tutori, farne istanza in carta da bollo semplice, corredata dai certificati e constatare: a) Che i postulanti sono originari della terra, oggi città di Pietrasanta; b) Che hanno raggiunto l'età non minore di anni 15; c) Che sono di famiglia onorata e dabbene; d) Che sono di talento abile per le scienze. e) Che sono di buona e irreprensibile condotta.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-03-10;2620#art-s-12

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