Statuto

Art. 10

In vigore dal 13 ago 1887
Se alcuno degli elettori si ricusasse d'intervenire alle adunanze, senza giusto motivo, le deliberazioni prese di pieno accordo fra il presidente e l'altro elettore saranno valide a tutti gli effetti voluti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-03-10;2620#art-s-10

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