Statuto
Art. 14
In vigore dal 13 ago 1887
Nello eleggere ai luoghi di studio, il collegio degli elettori terrà conto dei meriti di ciascun postulante, sia in ordine alla condotta ed agli studi, sia alla onoratezza e condizione della famiglia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-03-10;2620#art-s-14