Statuto
Art. 18
In vigore dal 13 ago 1887
Nel caso che alcuno dei giovani eletti al luogo di studio o non conservasse il buon costume o non si applicasse agli studi voluti dal testatore, ovvero non ne traesse profitto abbastanza distinto, in questi casi sarà rimosso dal luogo di studio e privato immediatamente della relativa rendita. La surroga, in questo caso, avverrà prima che incominci l'anno scolastico e la somma non pagata del luogo di studio vacante sarà calcolata fra le rendite straordinarie della fondazione ed adoperata in esclusivo servizio di questa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-03-10;2620#art-s-18