Statuto

Art. 19

In vigore dal 13 ago 1887
Il giovane eletto al luogo di studio ha diritto a scudi fiorentini cento pari a italiane lire 588 annui a partire dal giorno della elezione. E tale annua sovvenzione durerà finché non gli scadrà il luogo di studio assegnatogli, ma non più oltre se arrivato ad anni 25 finiti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-03-10;2620#art-s-19

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