Statuto

Art. 22 bis

In vigore dal 6 giu 1899
Il giovane eletto, se non ha peranco compiuto il corso classico secondario, s'inscriverà in un liceo o ginnasio governativo o pareggiato di Toscana. Ottenuta la licenza liceale, seguiterà gli studii di giurisprudenza in una regia università Toscana. E qualora non superasse con profitto gli esami prescritti anno per anno, perderà il luogo assegnatogli.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 30 aprile 1899, n. CXX (120) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica del presente articolo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1887-03-10;2620#art-s-22-bis

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