Statuto

Art. 20

In vigore dal 30 set 1894
I giovani eletti sono obbligati per tutto il tempo che godono del posto di studio Carli di presentare e rilasciare all'amministrazione, alla scadenza di ogni semestre, e cioè al 1° aprile e al 1° ottobre, regolari certificati di avere assiduamente e regolarmente progredito negli studi e tenuta buona condotta.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1887-03-10;2620#art-s-20

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