Statuto
Art. 21
In vigore dal 13 ago 1887
Le deliberazioni del collegio dei collatori con cui si conferiscono i luoghi di studio, per essere definitive devono ricevere l'approvazione del consiglio provinciale scolastico, alla cui presidenza saranno inviate in un coi documenti dei concorrenti. I ricorsi contro le medesime dovranno, entro 15 giorni, da che furono notificate agli interessati, rivolgersi al prefetto affinché ne promuova la risoluzione dalle autorità, cui spetta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-03-10;2620#art-s-21