Statuto

Art. 22

In vigore dal 30 set 1894
Al posto di studio venuto a vacare sarà eletto altro giovane scorsi due mesi di dovuta vacanza per la pubblicazione del concorso, e le due relative quote mensili del sussidio saranno come le altre di cui all', depositate alla cassa postale del Regno e calcolate, come quelle, fra le rendite straordinarie della fondazione e adoperate in esclusivo servizio di queste.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-03-10;2620#art-s-22

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